Inconsueto,
ma di notevole interesse, è il dialogo tra il giurista e il
filosofo, rispettivamente Na-talino Irti - professore di Diritto civile
- e Emanuele Severino, pubblicato di recente da Laterza. Interes-sante
il tema, ossia il rapporto tra diritto e tecnica, e la forma, realmente
dia-logica ossia costruita sul contraddittorio, sulla "schermaglia"
argomentativa, che si accende anche grazie alla, pur da lui stesso
negata, confidenza con le "cose" filosofiche del giurista
Irti.
È questi ad esordire - il dialogo si articola in due "atti"
- profilando la sua concezione del diritto, consolidata nella contemporaneità:
il diritto, dopo la crisi del giusnaturalismo, non può che
essere "positivo": "posto [nel senso del participio
passato di ponere]: e posto dagli uomini nella storicità del
loro vivere". A costituire il diritto, quindi, sono norme aventi
esclusivamente validità procedurale, e non verità di
contenuto. È all'interno di tali norme che le pro-posizioni
ideologico-politiche o economiche -i molteplici lógoi- devono
tradursi per riuscire ad ottenere efficacia (il che, ovviamente, significa
prevalere sulle altre, antagoniste). Con una digressione sulla differenza
che intercorre tra diritto e politica da una parte, legati al "territorio",
e economia e tecnica dall'altra, de-localizzate e de-storicizzate,
Irti giunge alla perentoria tesi che, nonostante l'indebolimento della
politica e la normatività giuridica -tralasciamo alcune considerazioni
sulla natura della democrazia- permane "la differenza logica
tra la regola e il regolato: ossia, tra diritto, da un lato, e capitalismo
e tecnica, dall'altro".
Irti affronta quindi la definizione che Severino dà della tecnica
(si veda Il destino della tecnica) come "incremento indefinito
della capacità di realizzare scopi, che è incremento
indefinito della capa-cità di soddisfare bisogni". La
sua critica si concentra su questo punto: siffatta capacità
della tecnica non comprende, per sua costitutiva essenza, la capacità
di scegliere "uno", un "determinato", scopo; la
tecnica sarebbe segnata dall'astrattezza - o se si vuole dall'indeterminatezza
- e perciò non in grado di rispondere alle domande fondamentali
del diritto: che cosa prescrivere? Come comportarsi? In base quale
criterio decidere, cioè separare la ragione e il torto? Alla
fine dell'atto primo, Irti riassume la dif-ferenza tra la sua concezione
e quella di Severino - sostenitore a suo giudizio di un "giustecnicismo"
-in questi termini: se quello del diritto positivo è il mondo
della decisione e della scelta in circostanze de-terminate, esso si
presenta come capacità di realizzare determinati scopi: la
tecnica, così come pensata da Severino, rischia di essere invece
un "Apparato che risuscita gli antichi dèi".
Evidenziato l'accordo relativo al tramonto della verità immutabile
e incontrovertibile, la rispo-sta di Severino affonda nel cuore dell'intera
questione: se la norma riesca in qualche modo a controllare la tecnica
(o sia la tecnica a subordinare a sé il diritto, le norme).
Se l'atteggiamento politico-giuridico continua a volere regolare la
tecnica (così come l'economia), ciò non implica il successo
di tale volon-tà. Al contrario, è la tecnica che per
Severino è "destinata a diventare il principio regolatore
di ogni ma-teria, la volontà che regola ogni altra volontà".
A partire da qui egli sviluppa la sua argomentazione: caratteristica
di forme di volontà di potenza, nelle vesti di norme religiose,
morali, giuridiche, politiche, economiche è la volontà
di realizzare scopi escludenti, ossia "la cui realizzazione mira
insieme all'e-sclusione della realizzazione di altri scopi".
La tecnica per sua essenza non mira a scopi escludenti, bensì
ha come scopo la crescita infinita nella propria potenza. Qual è
lo scenario epocale aperto dalla contemporaneità? "La
tecnica tende all'onnipotenza". La tecnica rivela però
una sua concretezza, poi-ché è la forma della produzione
reale degli scopi, produzione che concorre all'aumento indefinito
del-l'apparato scientifico-tecnologico: la tecnica è non trascendente,
come in fondo pensa Irti, bensì, si noti, trascendentale. Severino
sottolinea che la dominazione della tecnica, che è "processo
tuttora in atto", non elimina la norma, ma la subordina a sé.
Un esempio concreto di ciò è offerto dalla manipolazione
genetica, dalla sua capacità di trasformare la normatività
tradizionale a vantaggio della potenza della tecnica. Questa "distrugge"
e sostituisce l'onnipotenza di Dio istaurando una dominazione che
si pre-senta coma la forma rigorosa della Follia estrema dell'Occidente:
solo rispetto al divenir altro delle co-se del mondo, degli enti,
infatti, può costituirsi una qualsiasi forma di volontà
di realizzare scopi.
Alla luce della tesi dell'intrascendibilità del diritto, Irti
riprende il filo del suo discorso insisten-do sul fatto che il capitalismo,
come la tecnica, ha un costitutivo bisogno di diritto. A suo giudizio
la tecnica in Severino assume, con "inattesa movenza kelseniana",
i caratteri della Grundnorm, norma su-prema da cui ogni ad alta norma
deriva. Egli ritiene però che anche la stessa tecnica, la normatività
tec-nologica, non possa non presentare un carattere escludente e contenutistico.
Il rapporto tra il diritto e il capitalismo, o la tecnica, che dev'essere
pensato sul piano del "prevalere storico", sarebbe stravolto
da Severino sulla base di un "rovesciamento logico" e dell'eliminazione
della differenza tra principio re-golatore (diritto) e regolato (tecnica):
si assisterebbe così ad una derivazione di norme politico-ideologiche
dalla Grundnorm tecnologica. Essa, in quanto "forma di volontà
mirante per raggiungere scopi non escludenti, escluderebbe tutti gli
scopi contrastanti con la propria infinita capacità di rag-giungere
scopi". Irti intende sostenere, con acutezza, che la tecnica
ha pur sempre uno scopo, ossia proprio quello di realizzare scopi,
e quindi deve negare il suo opposto, che possiamo chiamare "anti-tecnica"?
Non si procede oltre. Sottolineiamo en passant che nella sua prospettiva
il diritto finisce per condividere alcuni connotati propri della tecnica:
il diritto infatti si potrebbe definire come "infinita ca-pacità
di rendere efficaci (ed escludenti) volontà o pro-posizioni,
ideologiche (politiche, economiche eccetera)". Ritornando all'argomentazione
di Irti, il presunto giustecnicismo severiniano si dovrebbe ridurre
a ipotesi politico-ideologica in conflitto con le altre, costretta,
se vuole imporsi, a "scorrere" nei nomodotti, nei canali
procedurali del diritto. Anche la tecnica, con linguaggio forense,
sarebbe una par-te in causa agli occhi del giurista e non, come pensa
invece il "filosofo", super partes, In conclusione, la tecnica
o è teologicamente astratta oppure è un'ipotesi contendente,
tra le altre.
Severino replica svolgendo le sue argomentazioni ad un livello più
profondo. Egli nega che il contenuto delle norme sia ricavabile dalla
volontà della tecnica di incrementare la propria potenza: piuttosto
il diritto, il capitalismo o quant'altro, sono destinati a sottostare
alla regola imposta dalla tec-nica: il diritto diviene "mezzo"
della tecnica. Nella filosofia di Severino la tecnica si sviluppa
sull'impossibilità dell'esistenza di limiti assoluti dell'agire:
questa è la prospettiva decisiva dischiusa dal pensiero contemporaneo.
È sì possibile dire che la tecnica "prevale storicamente",
ma in ciò avvie-ne anche quel fondamentale "rovesciamento",
che Irti considera a torto puramente logico, per cui la tecnica stessa
diviene scopo, regola, secondo necessità o destino (in ogni
caso è mantenuta la differen-za regola/regolato). E si configura
come tale perché l'"esclusione" che essa implica
non concerne l'opposto (antitecnica) ma, su un piano diverso, - è
un punto-chiave della replica severiniana -, il carat-tere escludente
degli scopi-volontà di potenza. Riguardo al contenuto delle
norme (=mezzi), questo non è annullato, cambia semplicemente:
il loro contenuto inoltre non è deducibile dalla "legge"
della tecni-ca, con la quale invece è possibile una sintesi
(tra l'altro neanche in Kelsen dalla Grundnorm è deduci-bile
il contenuto delle altre norme). Nell'ultima, pregnante parte dell'analisi
di Severino si delinea l'orizzonte peculiare della sua filosofia.
Nel rivendicare l'esistenza di un conflitto tra le varie forme di
volontà di potenza, Irti viene ad esprimere la tesi di fondo
del pensiero contemporaneo: ma questa stes-sa tesi si rivela in fondo
essere un'interpretazione. In che senso? Il pensiero contemporaneo
non è scet-ticismo ingenuo, ma consiste nella negazione della
verità metafisico-epistemica (immutabile, che è an-che
"morte di Dio"), sul fondamento-verità assoluta del
divenire. Ma è proprio quest'ultima che Seve-rino ha da sempre
messo in questione.
Nel finale egli illustra una delle molteplici ragioni che sostengono
l'inevitabilità del dominio della tecnica (p. 91), la quale
è però condizionata dall'"evidenza" che il
divenire, e il conflitto, il "gio-co" (delle volontà
di potenza) che ne è espressione, sia innegabile: il dominio
della tecnica, peraltro, se ha una sua inesorabile logica, è
però esso stesso casuale e destinato a tramontare. L'altra
strada che si può percorrere è allora quella tracciata
dallo stesso Severino, impervia ed estrema, che confuta la verità
del divenire e che, in particolare, non offre nella tecnica, come
pensa Irti, la figura di un "nuovo Dio ", poiché
proprio il Dio metafisico ha definitivamente soppiantato la tecnica
(la filosofia di Severino pro-prio negli ultimi tempi ha conosciuto,
forse, una sua "risoluzione" nel libro La Gloria; v. recensione
sul sito).
* Il dialogo nasce in occasione di un Convegno di studi tenuto a
Catania nel 2000 (I Atto) e contiene una Postilla (N. Irti Sugli interventi
di Luigi Mengoni e Bruno Romano)