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Presentazione dell'ultimo libro del giurista Stefano Rodotà, Perché laico (Laterza, Roma-Bari 2009), alla Fiera Internazionale del Libro di Torino 2009: la parola all'autore



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Un brano dal libro di S. Rodotà Perché laico, Laterza, Bari-Roma 2009 - vedi www.laterza.it

Omosessualità e diritti

Vogliamo provare a ragionare da europei, come ormai sempre si dovrebbe, di fronte al documento vaticano del 2003 sulle unioni omosessuali? La prima riflessione nasce dal fatto che il riconoscimento giuridico di queste unioni, in varie forme, si va estendendo in Europa senza traumi, con una crescente accettazione sociale e con un’attribuzione di diritti sempre più larga, fino a consentire anche la possibilità di adottare figli. Danimarca, Svezia, Olanda, Francia, Belgio, Germania, Spagna costituiscono un’area quantitativamente e culturalmente così significativa e diversificata da rendere non più possibile il ricorso all’argomento che voleva ridurre quella novità a un’eccezione circoscritta a pochi paesi «permissivi», dunque non destinata a guadagnare altri consensi e altri territori.

È probabile che sia stata proprio questa constatazione all’origine del documento al quale l’allora cardinale Ratzinger ha dato poi l’aggressività tipica della sua prosa. Di fronte a un fenomeno dilagante bisognava erigere una barricata. Un muro invalicabile, senza crepe. Si è voluto ribadire, con toni ultimativi, che qui neppure una parvenza di dialogo è ammissibile. Nel legittimo esercizio del suo magistero la Chiesa decide di chiudersi al mondo, e perciò finisce con lo schiacciare gli omosessuali con una condanna senza appello, rischiando così di travolgere pure l’esile rispetto per la condizione omosessuale legato all’invito a viverla in castità. Ma tutto questo non solo non ha facilitato la discussione, ma ha inasprito la posizione del Vaticano, che si è opposto con violenza alla proposta di depenalizzazione universale dell’omosessualità, avanzata dal presidente francese Nicolas Sarkozy nel dicembre 2008. Una proposta civile, visto che sono ancora decine i paesi che puniscono l’omosessualità come reato, e che riflette la linea costituzionale dell’Unione europea che, prima con il trattato di Maastricht e poi con la Carta dei diritti fondamentali, ha esplicitamente vietato ogni discriminazione fondata sulle tendenze sessuali.

Il contrasto tra la posizione vaticana e l’evoluzione del quadro internazionale dei diritti fondamentali delle persone è reso più visibile da alcune singolari coincidenze. Il documento Ratzinger è del 31 luglio. Poco più di un mese prima, il 26 giugno, una storica decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti aveva dichiarato incostituzionale una legge del Texas che puniva come reato anche gli atti omosessuali tra adulti consenzienti, aprendo non solo la strada alla cancellazione di norme analoghe ancora vigenti in altri Stati americani, ma soprattutto riaprendo la discussione proprio sui matrimoni gay, ai quali lo stesso Bush voleva sbarrare la strada. In luglio, la Corte d’Appello dell’Ontario ha dichiarato incostituzionali le norme canadesi contro le unioni gay, rendendole così possibili e invitando il governo a introdurre il «matrimonio tra individui». E, riferimento per noi ancor più significativo, grazie al via libera di una sentenza della Corte costituzionale in Germania sono state respinte le eccezioni contro la legge sulle unioni tra partner dello stesso sesso.

Qui cade la seconda riflessione, obbligata, di carattere europeo, che ci porta alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, «solennemente proclamata» a Nizza nel dicembre del 2000 e ora inserita nel progetto di Trattato costituzionale. L’articolo 21 della Carta afferma che «è vietata qualsiasi forma di discriminazione» fondata – oltre che sul sesso, sulla razza, sulla religione, sulla lingua, sulle opinioni, sul patrimonio, sull’handicap, sulle caratteristiche genetiche – appunto sulle «tendenze sessuali». Questa affermazione, peraltro, non è nuova. Era già contenuta nei Trattati, anche se qualche sprovveduto nostro parlamentare non se ne era accorto, sì che la citò come una novità che testimoniava dell’immoralità della Carta dei diritti.

Ancor più importante è l’articolo 9 della Carta: «Il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio». Perché si è introdotta la distinzione tra «il diritto di sposarsi» e quello «di costituire una famiglia»? Proprio per consentire la costituzione legale di unioni distinte da quelle tra persone di diverso sesso, dunque anche quelle tra omosessuali. Lo dicono con assoluta chiarezza le note esplicative della Carta, prive di valore giuridico, ma che in questo caso rispecchiano fedelmente la discussione che si svolse nella Convenzione, l’assemblea alla quale era stata affidata la stesura della Carta: «L’articolo non vieta né impone la concessione dello statuto matrimoniale a unioni tra persone dello stesso sesso».

Il passo avanti rappresentato dalla Carta diventa ancor più evidente se si fa un confronto con quel che dispone l’articolo 12 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo del 1950: «Uomini e donne hanno diritto di sposarsi e di costituire una famiglia secondo le leggi nazionali che disciplinano l’esercizio di tale diritto». L’adozione, in entrambi i testi, del medesimo schema consente di cogliere agevolmente le differenze. Nella Carta scompare il riferimento a «uomini e donne»: ciò implica la legittimazione, o almeno l’assenza di un vincolo formale, per quanto riguarda le unioni tra persone dello stesso sesso. L’unicità del riferimento a un «diritto di sposarsi e di costituire una famiglia» si scioglie nel formale riconoscimento di due diritti formalmente distinti: ciò implica non solo il riconoscimento di forme familiari distinte da quella fondata sul matrimonio, ma pure, e forse soprattutto, l’equiordinazione di queste forme, nel senso che le altre unioni non possono più essere considerate come regime eccezionale e derogatorio rispetto a quello matrimoniale.

La conclusione è evidente. Nel quadro costituzionale europeo esistono ormai due categorie di unioni destinate a regolare i rapporti di vita tra le persone. Due categorie che hanno analoga rilevanza giuridica, e dunque medesima dignità: sì che non è più possibile sostenere che esiste un principio riconosciuto – quello del tradizionale matrimonio tra eterosessuali – e un’eccezione (eventualmente) tollerata – quella delle unioni omosessuali.

Queste ultime, dunque, sono giuridicamente legittime, e il legislatore nazionale, riconoscendole, non viola alcun principio costituzionale. La violazione, al contrario, si avrebbe se si invocasse un’invalicabile ragione di principio per negarne la legittimità e la rilevanza.
Qui può nascere un «conflitto di lealtà» per i parlamentari cattolici ai quali è indirizzato, con particolare veemenza, il documento vaticano. Seguire l’imperativo vaticano o aprirsi a una richiesta dei cittadini che ora ha un solido fondamento costituzionale europeo? Non è questione da poco, poiché non si discute soltanto della laicità dello Stato, ma del modo in cui ciascun parlamentare interpreta il suo rapporto con una società che conosce la diversità come valore, con norme esplicite: di nuovo la Carta dei diritti, con il suo articolo 22 sul rispetto della «diversità culturale, religiosa e linguistica». E, se leggiamo questa norma insieme con quella sul divieto di discriminazioni, ne ricaviamo un forte ed esplicito principio di riconoscimento dell’«altro», chiunque esso sia, al quale non possiamo imporre le nostre convinzioni, mortificandone la condizione umana.

Ma, se si crede davvero alla necessità del dialogo tra laici e cattolici, non bisogna fermarsi ai soli documenti vaticani. Guardare al mondo cattolico in tutta la sua ricchezza è un altro modo per sottrarsi alla regressione civile. Già in occasione del caso Welby, «Aggiornamenti sociali», la rivista milanese dei gesuiti, aveva pubblicato nel maggio 2007 le riflessioni di un gruppo di studio sulla bioetica che, criticando la tesi che si fosse di fronte a un atto di eutanasia, concludeva affermando che la richiesta di Welby poteva essere accolta. Ora la stessa rivista (maggio 2008) affronta la questione scottante del riconoscimento delle unioni omosessuali con eguale spirito di apertura, offrendo un contributo significativo per una discussione che dovrebbe portare i legislatori a sentirsi parte di un libero Parlamento e non ossequiosi portavoce di opinioni esterne.

Nei diversi scritti pubblicati da «Aggiornamenti sociali» la rilevanza attribuita alla disciplina della famiglia, quale risulta dall’articolo 29 della Costituzione, non viene adoperata come argomento per escludere la possibilità di un generale riconoscimento delle unioni di fatto, comprese quelle omosessuali. Per queste unioni, anzi, viene individuato uno specifico fondamento costituzionale nell’articolo 2: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità». Qui si coglie una importante convergenza con le impostazioni venute in questi anni da ambienti diversi, quindi un’apertura e una consapevolezza culturale che sono sempre il miglior antidoto alla regressione civile.

Qualcuno può dissentire da una linea che segna con grande nettezza il confine tra matrimonio e altre unioni, che ritrova il fondamento legittimo delle unioni omosessuali (e non solo) non nella volontà degli interessati, ma nel riconoscimento di un rapporto stabile. Ma questo non può velare l’importanza delle analisi condotte sulla rivista da vari autori e delle conclusioni impegnative alle quali giungono, consapevoli anche del fatto che la soluzione prospettata può non rispondere «in modo compiuto alle istanze delle persone omosessuali».

Vi sono indicazioni in sé importanti. Per l’etica: il suo compito non sta «nell’insistere per modificare questa organizzazione psicosessuale, ma nel favorire per quanto possibile la crescita di relazioni più autentiche nelle condizioni date». Per il politico cattolico: «Non spetta al legislatore indagare in che modo la relazione viene vissuta sotto altro profilo che non sia quello impegnativo dell’assunzione pubblica della cura e della promozione dell’altro. Invaderebbe campi che non le appartengono una scelta politica che volesse stabilire a priori forme accettabili di espressione di quel legame – ad esempio affettiva e sessuale – e in base a esse riconoscere e garantire determinate tutele». E si sottolinea che, una volta riconosciuto il valore sociale della convivenza, «risulterebbe contrario al principio di eguaglianza escludere dalle garanzie certi tipi di convivenze, segnatamente quelle tra persone dello stesso sesso». Poiché si tratta di diritti fondamentali della persona, il riconoscimento «è istanza morale prima che garanzia costituzionale».

Da qui può partire un confronto serio, in questo modo può essere svelenita una discussione finora monopolizzata solo dagli agitatori e che ha indotto a escludere temi importanti dall’agenda politica. Da qui passa quell’incivilimento di cui abbiamo bisogno, e che può cominciare a mettere radici nei fatti che conosciamo direttamente, che appartengono alla nostra vita quotidiana e che, per questa ragione, esigono rispetto e misura dalla politica e dal diritto.


 



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